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Ordinanza — n. 10806/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on recidivism and generic denial grounds for lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both grounds regarding recidivism and the denial of generic denial were deemed generic. The appellant failed to provide specific arguments challenging the lower court's decision, which had already addressed the reasons for conviction under Article 385 of the Penal Code. Consequently, the court confirmed the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, as the appellant must specifically demonstrate the illogicality or contradiction of the lower court's reasoning rather than merely restating the decision's content.

Parole chiave

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generic appeal grounds recidivism recognition generic denial inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza specific motivation requirement dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 06/09/1981 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Simone Salvatore avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi di ricorso - il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche - sono generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che è stata correttamente confermata la sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente