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Ordinanza — n. 10805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of manifest illogicality or contradiction in sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Amadio Gaetano Gianluca inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the lower court's reasoning regarding recidivism and generic non-recidivism, though brief, adequately addressed the arguments without logical flaws. Consequently, the appeal failed because no manifest illogicality or contradiction emerged from the original decision's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision contains no manifest illogicality or contradiction regarding the reasons given for the ruling.

Parole chiave

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manifest illogicality contradiction in reasoning recidivism recognition generic non-recidivism inadmissible appeal court costs award Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO GAETANO GIANLUCA nato a CATANIA il 01/04/1984 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Amadio Gaetano Gianluca avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi di ricorso - il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche - non generici, posto che la motivazione su tali aspetti, sia pur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente