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Ordinanza — n. 10804/2024 — snpen Generato dall'IA

Generic appeal on liability and sentencing dismissed as inadmissible for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Forte Carmela Paola inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Both grounds of appeal regarding liability and sentencing were rejected because they consisted merely of generic assertions of insufficient motivation without specific arguments. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be rejected if the grounds are generic and consist only in the mere assertion of a lack of motivation without providing specific arguments or evidence.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific motivation inadmissible appeal procedural costs Cassazione decision motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1986 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Forte Carmela Paola avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi di ricorso - concernenti l'affermazione di responsabilità e la determinazione della pena - sono generici, consistendo nella mera affermazione della carenza di motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Wricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente