Italian court dismisses appeal for evading arrest home restrictions due to lack of subjective intent requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of evading arrest home restrictions required specific intent to avoid controls, but the court held that general awareness of non-compliance is sufficient. Furthermore, the court found the lower court's brief reasoning regarding the lack of mitigating circumstances to be adequate, rejecting the claim that generic mitigating factors were denied without cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: For the crime of evading arrest home restrictions, specific intent to avoid controls is not required, and mere awareness of non-compliance suffices; appeals challenging the absence of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court adequately noted their non-existence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNETTI ALAN nato a MILANO il 01/09/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Cannetti Alan avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, inerente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che per il reato di evasione non occorre il dolo specifico si sottrarsi ai controlli, essendo sufficiente la consapevolezza di non rispettare le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari; ritenuto che, nel caso di specie, l'imputato ha tardato a far rientro presso la propria abitazione al termine dell'udienza cui era stato autorizzato a partecipare, senza che i giudici di merito abbiano individuato elementi giustificativi di tale condotta; ritenuto che il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - dato atto dell'insussistenza di elementi oggettivamente idonei ad attenuare la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presieri