Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic sentencing arguments and unsupported recidivism claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the sentencing argument was too generic and lacked specific factual comparisons regarding crime gravity. The second ground concerning recidivism was deemed unfounded since the appellate court had already established the increased criminal capacity. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to demonstrate a specific contradiction or illogicality in the lower court's reasoning regarding sentencing or recidivism.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Leotta Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, inerente la quantificazione della pena e il diniego delle generiche è generico e non si confronta con le puntuali argomentazioni che descrivono la particolare gravità dei fatti, ritenuta incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti, non essendo ravvisabili aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto che il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - dato atto delle ragioni per cui il nuovo reato è stato ritenuto dimostrativo di un'accresciuta capacità a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente