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Ordinanza — n. 10801/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10801/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBAGALLO GIUSEPPE nato a CATANIA il 28/10/1976 CARDI' GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/01/1978 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA lett i ricorsi proposti nell'interesse di Cardì Giuseppe e Barbagallo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i ricorsi censurano il trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, stante la definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l'applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti; ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l'applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti; ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione delle distanze legali violazione delle norme edilizie azione di manutenzione norme edilizie comunali costruzioni non autorizzate abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBAGALLO GIUSEPPE nato a CATANIA il 28/10/1976 CARDI' GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/01/1978 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA lett i ricorsi proposti nell'interesse di Cardì Giuseppe e Barbagallo Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i ricorsi censurano il trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, stante la definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l'applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti; ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr dident