Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and failure to raise specific issues in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Milesi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's complaints regarding excessive sanctions and the timing of the crime were not specifically argued before the Court of Appeal, resulting in a lack of procedural interest. Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances was upheld as logically motivated by the gravity of the offense, and the conditional suspension of the sentence was correctly refused as it was neither requested nor applicable given the total penalty amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested issues were not specifically raised in the second instance and lack interest, or if the first-instance judgment is not subject to censure at this level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILESI DANIELA nato a BERGAMO il 24/06/1960 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Milesi Daniela avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non confrontandosi con le puntuali e specifiche ragioni addotte dal giudice di appello per rigettare l'analoga questione ivi dedotta; ritenuto che la contestazione concernente la determinazione del tempus commissi delicti, oltre a non esser stata specificamente dedotta in appello, è inammissibile per difetto di interesse, posto che pur ancorando la data iniziale del fatto al 2013 non ne conseguirebbero effetti favorevoli per l'imputata; ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato da adeguata e logica motivazione, esente da censure rilevabili in questa sede, fondata sulla valutazione della gravità del fatto e dell'assenza di elementi idonei ad attenuarne la rilevanza; ritenuto che la sospensione condizionale della pena, oltre a non esser stata richiesta in appello, non poteva comunque esser concessa, stante l'entità complessiva della pena irrogatal»( ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sid