Ordinanza — n. 10796/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMATERRA GENNARO nato a NAPOLI il 28/11/1966 avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Trematerra avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto l'art. 448,, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente di dedurre vizi della motivazione nel caso di procedimento definito con l'applicazione della pena su accordo delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ;id nte
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448,, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente di dedurre vizi della motivazione nel caso di procedimento definito con l'applicazione della pena su accordo delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ;id nte
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMATERRA GENNARO nato a NAPOLI il 28/11/1966 avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Trematerra avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto l'art. 448,, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente di dedurre vizi della motivazione nel caso di procedimento definito con l'applicazione della pena su accordo delle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ;id nte