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Ordinanza — n. 10793/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Qahir Abdessamad inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to evaluate potential causes of non-punishment but provided no specific grounds for this complaint. The court rejected the appeal because the lack of detailed arguments rendered the grievance insufficient under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for complaint and merely asserts general failures to evaluate non-punishment causes without further specification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds non-punishment causes procedural defect court costs award risarcimento per errore giudiziario accertamento dell'ammontare del danno accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QAHIR ABDESSAMAD nato il 23/08/1981 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Qahir Abdessarnad avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è inammissibile, non fornendo alcuno specifico motivo di doglianza e limitandosi ad affermare che non sono state valutate eventuali cause di non punibilità non meglio specificate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presif1erte