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Ordinanza — n. 10790/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appellate court's merit evaluations on crime severity and recidivism were not manifestly illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Abbascià Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's decision regarding the recognition of generic recidivism and the assessment of his propensity to offend. The court ruled that the appellate judge's evaluations on the gravity of the crime and the existence of a delinquency tendency were immune from manifest illogic or contradiction, thus precluding review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluations of the appellate judge regarding the gravity of the crime and the existence of a propensity to offend unless they are manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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appellate review manifest illogic recidivism assessment propensity to offend Cassazione inadmissibile recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBASCIA' FRANCESCO nato a CATANIA il 03/05/1971 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Abbascià Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi, l'uno avente ad oggetto l'omesso riconoscimento delle generiche e l'altro la recidiva, sono manifestamente infondati, in quanto le valutazioni di merito compiute dal giudice d'appello in ordine alla gravità del reato ed alla accertata sussistenza di una propensione a delinquere sono immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non sono altrimenti sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente