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Ordinanza — n. 10789/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to factual evaluation issues not suitable for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lucariello Giovanni inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the appeal manifestly unfounded because it questioned factual evaluations already thoroughly examined in lower court judgments. Consequently, the court ruled that the alternative interpretation of events proposed by the appellant was not subject to re-evaluation at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it questions factual evaluations already examined in lower courts and proposes an alternative interpretation of events not susceptible of re-evaluation.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal factual evaluation review Corte di Cassazione inadmissible appeal procedural dismissal motivi di cassazione condono delle spese procedurali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCARIELLO GIOVANNI nato a VILLA DI BRIANO il 18/11/1972 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lucariello Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il è manifestamente infondato, ponendo questioni attinenti alla valutazione del fatto e prospettando un'interpretazione alternativa degli accadimenti, già ampiamente esaminati nelle sentenze di merito e non suscettibile di una rivalutazione in questa sede ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a Previdente