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Ordinanza — n. 10787/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLICA COLELLA GIANLUCA nato a PALERMO il 08/06/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di Molica Colella Gianluca; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) delle minacce proferite dall'imputato;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 161 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) delle minacce proferite dall'imputato;

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico censura costituzionale rinuncia al dibattimento orale reati contro la pubblica autorità limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello perché eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sussistendo, a prescindere dalla cd.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLICA COLELLA GIANLUCA nato a PALERMO il 08/06/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di Molica Colella Gianluca; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) delle minacce proferite dall'imputato;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo - tenuto conto della consumata evasione, a prescindere dall'esito di assoluzione - neppure gli estremi di un'attività illegittima in relazione all'episodio del 2 aprile 2019 per il quale è stata confermata la qualificazione giuridica del reato come delitto di resistenza, diversamente dal secondo episodio, consumato nel corso di udienza, e qualificato come minaccia senza che tale riqualificazione denoti alcuna contraddizione;

Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello perché eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., sussistendo, a prescindere dalla cd. relata di notifica alla moglie valorizzata nella sentenza impugnata, gli estremi per procedere alla notifica al difensore stante la omessa notifica a mani dell'imputato nel domicilio eletto che era quello, corrispondente all'elezione di domicilio in appello, modificato - con indicazione di via diversa, stesso civico, solo con l'elezione di domicilio compiuta in sede di deposito del ricorso per cassazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rela