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Ordinanza — n. 10785/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and improper criticism of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tiezzi Pietro against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the first-instance conviction for the crime in Article 372 of the Penal Code, but the court found the arguments were merely a criticism of the lower court's decision rather than a valid legal challenge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis and was therefore rejected with a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere criticism of the first-instance judgment or arguments regarding sentencing discretion that are properly addressed by the appellate court do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal criticism of judgment Article 372 Penal Code recidivism exclusion procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione procedura di ricusazione esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIEZZI PIETRO nato a SANREMO il 02/08/1946 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tiezzi Pietro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere elatore Il Pre