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Ordinanza — n. 10784/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for Article 418 crime as grounds are inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Schettino and Paturzo inadmissible in a criminal proceeding regarding the crime of complicity under Article 418 of the Penal Code. The court found that Schettino's arguments regarding the re-evaluation of factual circumstances were generic and failed to challenge the lower court's assessment of his conscious assistance to Rossetti. Furthermore, Paturzo's claim of nullity was rejected because he had not requested to participate in the scheduled hearing despite being aware of it. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 418 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible when they merely request a re-evaluation of facts already duly assessed by the trial judges or when the appellant was aware of the hearing but failed to request participation.

Parole chiave

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Article 418 complicity legitimacy appeal inadmissibility generic appeal grounds factual circumstances re-evaluation court costs and fine partecipazione al reato complicità favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 418 cod. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 418 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHETTINO SABATO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 26/08/1983 PATURZO LIBERATO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/07/1960 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Schettino Sabato e Paturzo Liberato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 418 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quelli di Schettino Sabato, generici ed involgenti la rivalutazione di circostanze di fatti debitamente apprezzate dai giudici di merito con riguardo alle modalità della condotta ed alla sua rilevanza ai fini della integrazione dell'elemento materiale del reato poiché stabilità e la frequenza con la quale il ricorrente si prestava a offrire il trasporto al Rossetti e a metterlo in comunicazione con altri affiliati sono stati ritenuti idonei a denotare la consapevole assistenza prestata dall'imputato a Antonio Rossetti, piuttosto che espressione di mera contiguità compiacente; che la denunciata nullità della sentenza impugnata da parte di Liberato Paturzo è manifestamente infondata perché l'imputato, arrestato nelle more della trattazione di udienze di rinvio già fissate, non aveva chiesto di partecipare all'udienza, a lui nota;

Rilevato, infine, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 onsigliere relatore Il