Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding the crime of false accusation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Di Rico's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments and a lack of specific reasoning regarding the crime of false accusation. The appellant claimed errors in the application of criminal law and the existence of the offense, but the court found the grounds merely evocative without addressing the evidentiary reconstruction. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, preventing any review of potential non-punishment causes like prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are intrinsically generic and evocative rather than specific, and if the manifestly unfounded nature of the arguments precludes the formation of a valid relationship of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RICO ALFREDO nato a NAPOLI il 25/01/1968 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ign letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di Di Rico Alfredo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è connotato da intrinseca genericità dei motivi proposti meramente evocativi della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen. in relazione alla ricostruzione probatoria che non presenta vizi di illogicità poiché la ricostruzione dei fatti è stata fondata sulla valutazione di elementi convergenti (le dichiarazioni della persona offesa, confermata dal figlio e quanto osservato dai Carabinieri chiamati dalla stessa persona offesa);
Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rlare Il Pre