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Ordinanza — n. 10782/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds as lower court's reasoning sufficed for conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Evangelista Gaetano inadmissible regarding the recognition of recidivism under Article 99, paragraph 4 of the Penal Code. Although the appellant argued for a new assessment of his criminal propensity, the Court of Appeal had already provided sufficient, albeit brief, reasoning to justify the conviction. The Supreme Court ruled that the lower court's explicit motivation rendered the appeal manifestly unfounded, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; The appeal challenging a conviction for recidivism is inadmissible when the Court of Appeal has provided sufficient motivation to demonstrate the defendant's propensity to offend, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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recidivism recognition appeal inadmissibility sufficient motivation manifestly unfounded Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Evangelista Gaetano avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato - sia pur in modo sintetico - sulle ragioni dalle quali desumere la propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere ester i Pr !sidente