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Ordinanza — n. 10780/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for evasion as generic motives fail to challenge sentencing balance under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Cesare Orlandi inadmissible for the crime of tax evasion. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and applied a generic sentence rather than a minimum one, yet the court found these motives generic and unrelated to the specific reasoning in the appealed judgment. The court ruled that the lower court correctly balanced the gravity of the offense against the defendant's negative personality profile under Article 133 of the Penal Code, thereby rejecting the appeal and ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Motivi generici e non specifici non possono impugnare la motivazione della sentenza di condanna che ha bilanciato la gravità del fatto con la personalità dell'imputato.

Parole chiave

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tax evasion appeal recidivism exclusion Art. 133 Penal Code generic motives inadmissible sentencing balance personality assessment Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI CESARE nato a MILANO il 27/08/1973 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di OrlandiC; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti al giudizio di responsabilità e al trattamento punitivo, per omessa esclusione della recidiva, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell'imputato, insensibile alla precedenti condanne, e, quindi denegato l'applicazione delle generiche, rispetto a condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragionato bilanciamento tra giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 bbraio 2024 Il Consi atore Il