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Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Uruci Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico, non essendo specificato il profilo in relazione al quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Uruci Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico, non essendo specificato il profilo in relazione al quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente