Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Uruci Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico, non essendo specificato il profilo in relazione al quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Uruci Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico, non essendo specificato il profilo in relazione al quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente