Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances under Art. 341-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ayari Omar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to fully apply generic mitigating circumstances by overvaluing the negative context of his conduct under Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that while previous cases were deemed irrelevant for recidivism, they reasonably influenced the appellate court's calibrated application of the statute based on the defendant's overall negative personality assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The failure to apply generic mitigating circumstances in their entirety does not constitute a violation of law when the appellate court reasonably calibrates the penalty based on the defendant's overall negative personality judgment, even if prior cases are excluded for recidivism purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI OMAR nato il 12/01/1990 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ayari Omar; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione in tutta la loro estensione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegata valorizzando il "contesto" in cui deve essere inserita la condotta di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla luce dei precedenti che, ancorchè ritenuti non rilevanti ai fini della recidiva, che è stata esclusa, hanno ragionevolmente indotto la Corte di appello a farne applicazione calibrata sul complessivo negativo giudizio sulla personalità dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente