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Ordinanza — n. 10774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming home detention breach is not punishable as escape under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that leaving the residence during home detention should be punishable as escape, citing a specific article limiting such punishment to departures exceeding twelve hours. The court rejected this by confirming established case law that such departures are punishable as escape regardless of duration, while also noting the second ground was inadmissible because the lower court failed to refer the question to it.

Regesto Legislator

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Art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199; Art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354; Departure from the residence during home detention is punishable as escape regardless of duration, contrary to the limited scope of the twelve-hour rule.

Parole chiave

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home detention breach escape punishment Cassazione appeal procedural inadmissibility sentencing duration aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199
Art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
199, è punito a titolo di evasione quale ne sia la durata, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la punibilità ai sensi dell'art.
Art. 385 cod. pen.
354, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore (Sez.4, n.
art. 385 cod. pen
354, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
275579); ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 16182 del 13/12/2018, Rv. 275579
al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore (Sez.4, n. 16182 del 13/12/2018, Rv. 275579); ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare l'omessa applicazione dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO DOMENICO nato a PAVIA il 02/08/1986 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Domenico avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi confermare il consolidato orientamento secondo cui lallontanamento dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ex art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, è punito a titolo di evasione quale ne sia la durata, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore (Sez.4, n. 16182 del 13/12/2018, Rv. 275579); ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, non essendo stata devoluta tale questione al giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estenso Pre