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Ordinanza — n. 10773/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, finding facts were clearly stated regarding violent resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the Court of Appeal failed to address his arguments, claiming the lower court merely copied the first-instance judgment without engaging with his defense. The court rejected this, noting the second-instance decision explicitly detailed the appellant's violent conduct, including tying himself up and pulling on the officers' arms to resist containment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the second-instance judgment contains sufficient factual findings and legal reasoning to justify the decision, even if it references the first-instance record, provided it addresses the contested facts and arguments.

Parole chiave

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lack of motivation second instance judgment violent resistance inadmissible appeal court costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO ANGELO nato a SARONNO il 09/08/1981 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i; ricorsb proposte nell'interesse di Zammataro Angelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la mancanza di motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe richiamato le argomentazioni della sentenza impugnata senza confrontarsi con le ragioni dell'appellante; ritenuto che la sentenza impugnata, oltre a contenere un legittimo rinvio per relationem a quella di primo grado, ha precisato che l'imputato ha tentato, con una condotta violenta (divincolandosi e tirando gomitate agli operanti) di opporsi al tentativo dei pubblici ufficiali di contenerne l'aggressività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a Presidente