Ordinanza — n. 10772/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO GIOVANNI nato a AUGUSTA il 23/08/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti) il ricorsb proposti> nell'interesse di Balsamo Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, senza confrontarsi con la adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare l'aumento in 4 mesi e 15 di reclusione, con motivazione di merito volta a sottolineare la proporzionalità dell'aumento rispetto al numero di reati posti in continuazione ed alla gravità del fatto; ritenuto, peraltro, che a fronte di una motivazione logica e coerente, fondata su ragioni di merito, non è consentito richiedere una rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO GIOVANNI nato a AUGUSTA il 23/08/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti) il ricorsb proposti> nell'interesse di Balsamo Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, senza confrontarsi con la adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare l'aumento in 4 mesi e 15 di reclusione, con motivazione di merito volta a sottolineare la proporzionalità dell'aumento rispetto al numero di reati posti in continuazione ed alla gravità del fatto; ritenuto, peraltro, che a fronte di una motivazione logica e coerente, fondata su ragioni di merito, non è consentito richiedere una rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO GIOVANNI nato a AUGUSTA il 23/08/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti) il ricorsb proposti> nell'interesse di Balsamo Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, senza confrontarsi con la adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare l'aumento in 4 mesi e 15 di reclusione, con motivazione di merito volta a sottolineare la proporzionalità dell'aumento rispetto al numero di reati posti in continuazione ed alla gravità del fatto; ritenuto, peraltro, che a fronte di una motivazione logica e coerente, fondata su ragioni di merito, non è consentito richiedere una rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Itt P sidente