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Ordinanza — n. 10769/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as tardy, ruling it filed after the 45-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late. The appellant, Cosenza Ermanno, submitted the request on June 23, 2023, whereas the 45-day deadline for challenging the February 2023 appellate judgment expired on June 13, 2023. The court rejected the claim based on this procedural delay and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.

Parole chiave

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tardy appeal statutory deadline procedural inadmissibility time limit expiration court costs Cassa delle ammende appellate judgment tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENZA ERMANNO nato a POZZUOLI il 12/01/1967 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti . 3 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosenza Ermanno avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è tardivo, posto che la sentenza, pronunciata il 27/2/2023 con termine per il deposito in 45 giorni e risulta esser stata tempestivamente depositata, con conseguente scadenza del termine per impugnare in data 13/6/2023, mentre il ricorso è stato proposto solo successivamente in data 23/6/2023 ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente