Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejected defense's claim of leaving home arrest due to medical needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had previously rejected the defense's argument that the defendant left his home arrest location due to sudden medical needs, noting he was lucid and showed no physical or psychological issues at the time of control. Consequently, the court found the defense version unsupported by evidence and immune from criticism, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning used by the lower court to reject the claim of leaving home arrest for medical reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO GENNARO nato a NAPOLI il 28/01/1982 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti ikricorsVpropostrnell'interesse di Borriello Gennaro avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso che l'imputato si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per improvvise esigenze di cura; nella sentenza, infatti, si dà atto che al momento del controllo l'imputato risultava lucido e non presentava alcun problema di natura psicofisica, né è emersa l'esistenza di traumi, sicchè la versione difensiva, supportata dai testi a difesa, è stata ritenuta inattendibile con motivazione immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore i_k Pre idente