Italian Court dismisses appeal on resistance to public official, citing lack of leniency and generic mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the act and requested generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already rejected these claims due to the violent conduct involved in the crime of resistance to a public official. The Court upheld this decision, ruling that the assessment of factual gravity and the existence of mitigating factors are matters for the trial judge unless the reasoning is manifestly illogical or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only for manifest illogic or contradiction in the lower court's assessment of factual gravity and mitigating circumstances, dismissing appeals where the trial judge's reasoning is sound and grounded in the violent nature of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHIMEKHUEMHEN JOSEPH nato il 07/07/1996 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; e OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ehimekhuemhen Joseph avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e violazione di legge sia in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione immune da censure - escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta violenta mediante la quale è stato commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non ravvisando neppure elementi concretamente idonei a far ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche; ritenuto che si tratta di un giudizio sulla gravità del fatto rimesso al giudice di merito e, ove non emerga una motivazione manifestamente illogica o contraddittorio, non suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere esten-s-d-re P