Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANNIO nato a BENEVENTO il 24/10/1967 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di Annio De Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANNIO nato a BENEVENTO il 24/10/1967 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di Annio De Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità pubblica intimidazione pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico disobbedienza alla decisione dell'autorità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANNIO nato a BENEVENTO il 24/10/1967 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di Annio De Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Pre