Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 335 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Isabella Amato inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Amato challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 335 of the Penal Code, arguing violations of law regarding non-punishability and mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the arguments constituted mere factual complaints rather than admissible legal grounds for review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in the jurisdictional phase are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for alternative evidence evaluation without raising distinct legal issues.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ISABELLA nato a CANICATTI' il 19/02/1987 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amato Isabella; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 335 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova;
Considerato che la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sul punto della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegate valorizzando la reiterazione delle condotte illecite commesse in occasione del fatto e i negativi precedenti penali dell'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ebbraio 2024 Il Consigliere es psore Il President