Cassation court dismisses appeal against rejection of suspension of proceedings with trial by work. The court finds the lower court's reasoning logical and coherent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Giovanni Pozzi's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Pozzi challenged the Bologna Court of Appeal's rejection of his request to suspend proceedings with a trial by work, arguing the lower court's reasoning was flawed. The court determined that the appellate court provided logical and coherent justification for its decision, finding no manifest illogical or contradictory reasons in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against the rejection of a request for suspension of proceedings with trial by work is inadmissible if the appellate court's reasoning is logical, coherent, and not manifestly illogical or contradictory.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI GIOVANNI nato a PIACENZA il 06/10/1972 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pozzi Giovanni avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria con motivi aggiunti del 17/1/2024; ritenuto che il ricorrente contesta il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata in data 10/2/2023 dinanzi alla Corte di appello; ritenuto che la Corte di appello ha fornito logica e coerente motivazione per addivenire al rigetto della richiesta, non rilevando che i motivi del rigetto esposti nell'ordinanza del 2/5/2023 siano stati ulteriormente integrati con la motivazione della sentenza, tanto meno risulta - anche alla luce della memoria difensiva - che le ragioni ostative indicate dalla Corte di appello possano ritenersi manifestamente illogiche o contraddittorie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr Udente