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Ordinanza — n. 10758/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARITO CESARE nato a POMPEI il 08/09/1983 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; (r) letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di C. Barbarito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione, non essendo comprovata l'assoluta necessità della deviazione dal percorso che l'imputato avrebbe dovuto seguire per raggiungere il luogo di restrizione (l'imputato scendeva dalla circumvesuviana a fermata diversa dal paese ove avrebbe dovuto recarsi, trattenendosi a lungo in tale luogo);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Barbarito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione, non essendo comprovata l'assoluta necessità della deviazione dal percorso che l'imputato avrebbe dovuto seguire per raggiungere il luogo di restrizione (l'imputato scendeva dalla circumvesuviana a fermata diversa dal paese ove avrebbe dovuto recarsi, trattenendosi a lungo in tale luogo);

Parole chiave

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rimborso delle spese di trasporto caso di rigore impedimenti all'allontanamento espatrio illegale insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARITO CESARE nato a POMPEI il 08/09/1983 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; (r) letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di C. Barbarito; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta materiale che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato a giustificazione della riscontrata evasione, non essendo comprovata l'assoluta necessità della deviazione dal percorso che l'imputato avrebbe dovuto seguire per raggiungere il luogo di restrizione (l'imputato scendeva dalla circumvesuviana a fermata diversa dal paese ove avrebbe dovuto recarsi, trattenendosi a lungo in tale luogo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rei re 11 Presid