Ordinanza — n. 10757/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ STIVENT nato a GUASTALLA il 05/01/1994 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Diaz S; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la collaborazione con gli inquirenti (in relazione al reato di traffico di stupefacenti, estraneo alla vicenda processuale), non rileva ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi, comunque, di aspetto che non era stato documentato neppure ai fini del giudizio sulla personalità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 10757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la collaborazione con gli inquirenti (in relazione al reato di traffico di stupefacenti, estraneo alla vicenda processuale), non rileva ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi, comunque, di aspetto che non era stato documentato neppure ai fini del giudizio sulla personalità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ STIVENT nato a GUASTALLA il 05/01/1994 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Diaz S; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sono manifestamente infondati poiché la collaborazione con gli inquirenti (in relazione al reato di traffico di stupefacenti, estraneo alla vicenda processuale), non rileva ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi, comunque, di aspetto che non era stato documentato neppure ai fini del giudizio sulla personalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente