Cassation appeal dismissed de plano for inadmissibility due to waiver of recidivism grounds and evasion liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant defined the appeal judgment with a settlement agreement, explicitly waiving all grounds except those regarding recidivism. The appellant subsequently attempted to challenge liability for the crime of evasion, which falls squarely within the category of waived arguments. Consequently, the court rejected the appeal as it sought to revive issues the appellant had voluntarily relinquished during the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When a party defines the appeal judgment with a settlement agreement and waives specific grounds, any subsequent cassation appeal challenging those same waived issues is inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICIELLO BIAGIO nato a ACERRA il 06/10/1998 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 31 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Patriciello Biagio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che ricorrente definiva il giudizio di appello con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione di quello sulla recidiva; ritenuto che con il ricorso in cassazione si censurano profili attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato di evasione e, quindi„ si propongono questioni rientranti tra quelle oggetto di rinuncia (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Le Prei1lente