Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10755/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming leniency and continuity of crimes due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Alessi Lucia and Burgo Giuseppe inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the claim for particular leniency unfounded because the conduct showed no minimal offensiveness, noting the defendants were already responsible for prior violations. Furthermore, the request to recognize continuity with a previous 2001 conviction for evasion was rejected as the appellate court's reasoning remained immune from criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal claiming particular leniency is inadmissible if the conduct lacks minimal offensiveness, and the request for continuity of crimes is rejected when the appellate court's exclusion of unitary criminal design is not subject to criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular leniency continuity of crimes unitary criminal design inadmissible appeal minimal offensiveness assenza di persecuzione allontanamento abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALESSI LUCIA nato a RAVANUSA il 11/12/1941 BURGIO GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 05/05/1970 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; !) OSSERVA ( letti ricors9 proposta nell'interesse di Burgo Giuseppe e Alessi Lucia avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, posto che le modalità della condotta non denotano una minima offensività della condotta, avendo la Corte d'appello condivisibilmente sottolineato che, all'atto dei controllo da parte dei Carabinieri, i ricorrenti li aggredivano, inoltre, nella sentenza di primo grado si dà atto che i ricorrenti si erano già resi responsabili di più violazioni delle prescrizioni imposte nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza; ritenuto che l'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e la precedente condanna per evasione emessa nei confronti di Burgio (nel 2001 per un fatto del 1994) è manifestamente infondato, risultando immune da censure la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere l'unitarietà del disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devaiés'sere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensare. il President