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Ordinanza — n. 10754/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10754/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMINATI PIER ANGELO nato a PAGAZZANO il 05/11/1960 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pier Angelo Carminati; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo, in forza del quale ne è dimostrata, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla comune figlia, la proposizione di un denuncia nei confronti della ex moglie, rivelatasi infondata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMINATI PIER ANGELO nato a PAGAZZANO il 05/11/1960 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pier Angelo Carminati; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo, in forza del quale ne è dimostrata, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla comune figlia, la proposizione di un denuncia nei confronti della ex moglie, rivelatasi infondata;

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili azione di paternità denuncia mendace reati contro la famiglia adulterio coniuge innocente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMINATI PIER ANGELO nato a PAGAZZANO il 05/11/1960 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pier Angelo Carminati; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo, in forza del quale ne è dimostrata, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla comune figlia, la proposizione di un denuncia nei confronti della ex moglie, rivelatasi infondata;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere est Pres