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Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOPI ANTONIO nato a NARDO' il 13/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Colopi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato scrutinio del motivo sulla quantificazione della pena, è inammissibile, posto che la Corte di appello ha correttamente dedotto che con l'impugnazione non era stata censurata la commisurazione della pena e solo in sede di discussione erano stati dedotti motivi nuovi su tale aspetto; ritenuto che la ritenuta inammissibilità è conforme al principio devolutivo, che impone la specificazione dei motivi da sottoporre al giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOPI ANTONIO nato a NARDO' il 13/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Colopi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato scrutinio del motivo sulla quantificazione della pena, è inammissibile, posto che la Corte di appello ha correttamente dedotto che con l'impugnazione non era stata censurata la commisurazione della pena e solo in sede di discussione erano stati dedotti motivi nuovi su tale aspetto; ritenuto che la ritenuta inammissibilità è conforme al principio devolutivo, che impone la specificazione dei motivi da sottoporre al giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOPI ANTONIO nato a NARDO' il 13/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Colopi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato scrutinio del motivo sulla quantificazione della pena, è inammissibile, posto che la Corte di appello ha correttamente dedotto che con l'impugnazione non era stata censurata la commisurazione della pena e solo in sede di discussione erano stati dedotti motivi nuovi su tale aspetto; ritenuto che la ritenuta inammissibilità è conforme al principio devolutivo, che impone la specificazione dei motivi da sottoporre al giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Lt Pre ente