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Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify penalty quantification grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Colopi Antonio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his sentence, but the court found he failed to specify the grounds for reviewing the penalty quantification during the appeal phase. Consequently, the court ruled that new arguments raised only during the trial discussion could not be examined, adhering to the principle of devolutive jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The principle of devolutive jurisdiction requires the appellant to specify all grounds for review in the appeal; new arguments raised solely during the trial discussion are inadmissible and cannot be examined by the appellate court.

Parole chiave

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principle of devolutive jurisdiction specification of appeal grounds new arguments in trial inadmissibility of appeal penalty quantification review errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOPI ANTONIO nato a NARDO' il 13/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Colopi Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato scrutinio del motivo sulla quantificazione della pena, è inammissibile, posto che la Corte di appello ha correttamente dedotto che con l'impugnazione non era stata censurata la commisurazione della pena e solo in sede di discussione erano stati dedotti motivi nuovi su tale aspetto; ritenuto che la ritenuta inammissibilità è conforme al principio devolutivo, che impone la specificazione dei motivi da sottoporre al giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Lt Pre ente