Cassation court dismisses appeal claiming minor offense status due to prior facts already examined.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a finding of particular minor offensiveness, but the Court of Appeal had already correctly identified multiple aggravating circumstances, including a full day's absence from domicile and electronic bracelet tampering. Consequently, the Court ruled that the appellant's claim was merely repetitive of issues previously resolved and incompatible with the legal threshold for minor offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The claim for particular minor offensiveness is inadmissible if it reiterates facts already examined and correctly found incompatible with the statutory threshold by the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO ALFONSO RICCARDO nato a PALERMO il 26/09/2000 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccio Alfonso Riccardo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è reiterativo di questioni già esaminate e correttamente risolte, avendo la Corte di appello indicato una pluralità di circostanze (allontanamento dal domicilio per un intero giorno, effrazione del braccialetto elettronico) condivisibilmente ritenute incompatibili con il giudizio di minima offensività del fatto richiesto dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.