Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual basis and unproven subjective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe D'Amico inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of facts regarding his identification by Carabinieri and the lack of subjective intent for the crime of escape. The court rejected these arguments as they relied on unproven alternative hypotheses and failed to address the established evidence of repeated offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds concern facts already ascertained or rely on unproven alternative hypotheses that contradict the clear evidence of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GIUSEPPE nato a RIBERA il 10/09/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Amico Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'accertamento del fatto, non si confronta con la puntuale e logica motivazione nella quale si dà atto del sicuro riconoscimento effettuato dai Carabinieri che individuavano l'imputato mentre si trovava sulla pubblica via; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, si fonda su una ricostruzione alternativa e indimostrata, secondo cui l'imputato avrebbe agito in una condizione di forte alterazione psichica, non essendo emerso alcun elemento a sostegno di tale ipotesi; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, motivato dalla Corte non solo sulla complessiva gravità della condotta, ma anche in considerazione della contestata recidiva reiterata e specifica, ritenuta idonea ad escludere l'occasionalità della condotta illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore li Presi