Italian court dismisses appeal for escape conviction as it seeks factual re-evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giorgio Di Maria's appeal inadmissible regarding his conviction for escape. The lower court found the defendant's conduct insufficiently offensive because he was merely near his home during arrest, not on public streets with others. The court rejected the appeal as an attempt to re-evaluate evidence rather than correct a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for escape is inadmissible if it merely seeks a factual re-evaluation of the defendant's proximity to their residence without demonstrating a genuine legal error in the assessment of the conduct's offensiveness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giorgio Di Maria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, per mancanza di offensività della condotta attesa la vicinanza alla casa, luogo degli arresti domiciliari, rispetto al luogo in cui si trovava (una sua pertinenza) è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato veniva trovato sì vicino casa, ma sulla pubblica via e in compagnia di altri soggetti) una rivalutazione degli elementi strutturali del reato, pienamente comprovati, anche per l'offensività della condotta, dalle descritte risultanze del controllo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatore Il Preside