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Ordinanza — n. 10744/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic arguments regarding evidence of guilt under Article 378 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Rinaldi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rinaldi challenged a second-instance judgment concerning the evidence of guilt for the crime defined in Article 378 of the Penal Code. The court rejected his arguments as generic and merely alternative interpretations of the material and psychological elements of the offense, which are not permissible in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; The Court of Cassation holds that arguments in a jurisdictional appeal regarding the proof of guilt must be specific and cannot consist of generic censure aimed at alternative evaluations of the material and psychological elements of the crime.

Parole chiave

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Article 378 Penal Code proof of guilt jurisdictional appeal generic arguments inadmissible appeal material elements psychological elements mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
art. 378 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI GIUSEPPE nato a ENNA il 24/11/1970 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rinaldì Giuseppe; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di cui all'art. 378 cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, dei quali l'imputato propone una lettura alternativa, non ammissibile nel giudizio di legittimità;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consiglier nsore Il President