Italian Court dismisses appeal on evasion charges as grounds are generic and inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Saverino Saverio inadmissible for failing to meet the strict requirements of the Italian legal system. The appellant challenged a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing that the lower court incorrectly applied the non-punishment provision of Article 131-bis. The court rejected these arguments, finding them too generic and unrelated to the specific issue of liability, while noting the lower court correctly considered the duration of the appellant's absence as a mitigating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in cassation must be specific and admissible; generic arguments regarding non-punishment provisions that do not address the core issue of liability are inadmissible.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVERINO SAVERIO nato a TERMINI IMERESE il 21/09/1989 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Saverino Saverio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in l'atto, quello sulla responsabilità, e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliereelatre Il Presidente