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Ordinanza — n. 10742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding lack of witness testimony renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding procedural violations and lack of motivation. The appellant argued that the lower court failed to renew interrogation orders for the defendant's wife, yet the appellate court correctly assessed that such testimony was unnecessary given the general and unrelated nature of the wife's prior statements. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 391-bis cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged failure to renew witness interrogation is inadmissible when the court's decision is motivated and the witness's prior statements are generic, unrelated to the specific charges, and deemed unnecessary for fact-finding.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal witness interrogation renewal lack of motivation general statements procedural violation claim facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza inattendibile alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
OSSERVA Il ricorso, avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere la moglie dell'imputato.
Art. 391-bis cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
OSSERVA Il ricorso, avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere la moglie dell'imputato.
art. 391-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGIONE GABRIELE nato a LANCIANO il 20/03/1965 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di G. Morgione; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano. OSSERVA Il ricorso, avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è proposto per motivi manifestamente infondati relativi alla denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere la moglie dell'imputato.

La richiesta è stata correttamente disattesa dalla Corte, in presenza di sentenza che non presenta alcuna carenza motivazionale in punto di ricostruzione del fatto e dell'elemento psicologico, sulla scorta della ineccepibile valutazione di non necessità della escussione, vieppiù in presenza di dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. generiche ed eccentriche rispetto alla contestazione, perché relative ad altri episodi (cfr. s.i. pag. 3). Il ricorso, pertanto, è generico. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 f