Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to excessive penalty and lack of recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive and that the court failed to apply recidivism rules with precedence over general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the statutory minimum penalty and the specific contestation of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal alleging excessive penalty or failure to apply recidivism with precedence is inadmissible if it is generic, manifestly unfounded, and contradicted by the correct arguments used by the lower court to dismiss the defense request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPARIO SAVINO nato a CERIGNOLA il 17/01/1978 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sipario Savino; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione sulla l'eccessività della pena e alla mancata applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, anziché mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è generico e manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta difensiva tenuto conto, in ragione a pena determinata nel minimo edittale, del divieto di legge in materia essendo contestata la recidiva reiterata specifica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i