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Ordinanza — n. 10739/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic charges regarding evidence of perjury without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence of perjury regarding the loss of a ten-thousand euro title. The court rejected these claims as generic reproaches that merely reiterate the appellate court's adequate and logical reasoning on the material and psychological elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: Appeals based on generic reproaches of the lower court's evaluation of evidence are inadmissible if the first instance judgment is adequately reasoned and logically structured.

Parole chiave

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perjury charge generic reproaches evidence evaluation inadmissible appeal procedural costs danno patrimoniale procurato con astuzia istruzione penale per appropriazione indebita falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVORIDO MARCO LUCA MASSIMO nato a MONZA il 29/10/1970 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di Favorido Mario Luca Massimo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, nella denuncia presentata dall'imputato, dello smarrimento del titolo il cui importo (euro diecimila) rendeva dell tutto inverosimile la tesi dello smarrimento in presenza delle dichiarazioni rese dalla persona che lo aveva ricevuto in pagamento di canoni di locazione scaduti;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliereiest àore Il Presiden