Ordinanza — n. 10738/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA MOHAMED KHALED MOHAMED nato il 27/07/2001 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Khalifa M.K.M.; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in punto di affermazione della responsabilità, per la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 10738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in punto di affermazione della responsabilità, per la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA MOHAMED KHALED MOHAMED nato il 27/07/2001 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Khalifa M.K.M.; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in punto di affermazione della responsabilità, per la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consiglier