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Ordinanza — n. 10735/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for manifestly unfounded reasons regarding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Huqi Mario inadmissible due to manifestly unfounded reasons. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the rule of continuation between crimes, specifically regarding expulsion order violation and resistance. The court upheld the lower court's finding that these offenses lacked a single criminal design, rendering the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if manifestly unfounded, and the lower court correctly excluded the continuation of crimes when distinct criminal designs are present.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded continuation of crimes resistance to expulsion single criminal design ricusazione del pubblico ministero divieto di molestie allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUQI MARIO nato il 26/12/1985 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Huqi Mario; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli arti:. 337 cod. pen. e altro è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Correttamente la Corte di appello ha denegato l'applicazione della continuazione fra reati escludendo che la violazione dell'ordine di espulsione e il delitto di resistenza potessero ritenersi affasciati da un medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente