Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10730/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for reviewing evidence and factual qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alcide Lazzeri inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's evaluation of evidence and the qualification of a crime from calunnia to simulated offense. The court rejected these arguments because they lacked the specific indications of logical flaws or factual distortions required for a legitimacy review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must cite specific grounds of manifest illogicity or contradiction; general requests for re-evaluation of evidence or alternative factual qualifications are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility legitimacy review standards evidence evaluation limits factual qualification error manifest illogicity requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZERI ALCIDE nato a LA SPEZIA il 08/06/1969 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alcide Lazzeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso contestano la valutazione del compendio probatorio acquisito resa dai giudici del merito sollecitando una integrale una rivalutazione delle prove e suggerendone una lettura alternativa, rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale, con considerazioni estranee al sindacato di legittimità perchè avulse dalla puntuale indicazione di profili di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà del motivare o dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti probatori e per altro verso rivendicano una diversa qualificazione del fatto ( da calunnia a simulazione di reato) coerentemente e correttamente esclusa dalla sentenza gravata alla luce della situazione in fatto all'uopo ricostruita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.