Criminal appeal dismissed for generic assertions; facts already established by lower court on dangerous cycling assistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the arguments were deemed generic and merely assertive rather than substantiated. The lower court had already established the defendant's guilt by noting he provided factual assistance to a accomplice by directing a cyclist's path during a dangerous raid. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the legal requirements for admissibility in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic assertions regarding the existence of defects in reasoning are inadmissible when the lower court has already reconstructed the facts and confirmed the crime's commission.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 9; / visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Genna Alessandro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando, a carico del ricorrente, che si trovava a bordo di un ciclomotore condotte dal complice, il fattivo contributo alla commissione del reato poiché "girandosi dava indicazioni al conducente del ciclomotore sulla posizione degli agenti", nel corso di unafita che era stata attuata con modalità pericolose sia per la sicurezza degli operatori che degli altri utenti della strada; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis