Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Roberto Farina inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. The lower court had correctly addressed the lack of criminal offensiveness, the nature of the alleged improper bribery instigation, and the inapplicability of the non-punishment provision under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, lacking new legal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA STEFANO ROBERTO nato a PALERMO il 18/02/1969 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTC) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Roberto Farina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente, con la quale è stata ribadita, in particolare,, l'addotta inoffensività della condotta; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al diverso portato delle due relazioni di servizio redatte dal soggetto qualificato (si veda pag 4, dal penultimo capoverso), alla configurabilità dell'ipotesi di reato contestata ( in termini di istigazione alla corruzione impropria susseguente, apprezzandone anche la offensività precipua della condotta : si veda il § 5, con particolare riguardo alle considerazioni spese alla pagina 8, dal terzo capoverso), alla non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp (in ragione della argomentata intensità del dolo: si veda pagina 9, secondo capoverso del § 6) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.