Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding resistance charge due to dangerous escape attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Antonucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Antonucci argued against the lower court's conviction for resistance under Article 337 of the Penal Code, claiming the judgment lacked specific reasoning on how his actions fit the crime. The court rejected this, ruling that the appeal was merely assertive and generic because the appellant had engaged in a dangerous escape maneuver after being stopped for a control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic assertions regarding the lack of reasoning on the subsumption of facts into a crime are inadmissible, especially when the appellant's conduct involved a dangerous escape attempt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI PASQUALE nato a PESCARA il 07/07/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pasquale Antonucci; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla sussumibilità del fatto nel reato di resistenza avendo posto in essere una pericolosa manovra di fuga, dopo essere stato fermato per un controllo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0