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Ordinanza — n. 10723/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because settlement agreement in second instance barred review of sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously settled the case in the second instance. The appellant argued for a review of the sentencing motivation, but the court held that the settlement agreement precluded such arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: A settlement agreement in the second instance regarding sentencing limits the cognizance of the appellate court and produces preclusive effects on the entire proceedings, excluding the verification of the sentence's motivation in the cassation phase.

Parole chiave

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settlement agreement preclusive effect cassation appeal sentencing motivation procedural bar assenza di caso di rigore inesigibile malgrado lesioni salute censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell"accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell"accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTI CARMELO nato a PALERMO il 30/11/1988 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avvi o alte partj udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminati i motivi di ricorso di Carmelo Giganti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell"accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità.

Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere r latore Il Pre