Italian Court dismisses appeals for theft as generic and inadmissible under Article 600 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Compierchio Matteo and Didonato Danilo Pio inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for theft, arguing generic violations of the duty to motivate the judgment. The court rejected these claims because the arguments were merely assertive and failed to substantiate a specific defect in the reasoning regarding the material and psychological elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 337 c.p.: Appeals based on generic assertions of a violation of the duty to motivate are inadmissible in the stage of legality if the lower court's reasoning specifically addresses the material and psychological elements of the crime and refutes the appellant's assertions.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMPIERCHIO MATTEO nato a CERIGNOLA il 16/05/1999 DIDONATO DANILO PIO nato a CERIGNOLA il 12/01/1998 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Compierchio Matteo e Didonato Danilo Pio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di motivazione, peraltro enunciato e illustrato con riferimento al reato di furto, diverso da quello contestato ai ricorrenti e, peraltro, smentito dalla puntuale motivazione della sentenza sulla condotta materiale e elemento psicologico dei reati ascritti agli imputati e analisi delle risultanze probatorie (le dichiarazioni dei verbalizzanti) genericamente contraddette dai motivi di ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso